Art. 57.
(Avvio dell'attività).

      1. Ai fini dell'avvio dell'attività dell'impianto o della struttura autorizzati ai sensi del presente titolo, il progettista presenta una autocertificazione attestante la conformità al progetto approvato di quanto è stato realizzato.
      2. Entro un mese dalla presentazione della dichiarazione l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione può contestare la difformità fra quanto realizzato e il progetto autorizzato.
      3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'attività può iniziare liberamente.
      4. In caso di dichiarazione non rispondente a verità, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale.